Estesa la territorialità per le patenti nautiche |
Una delle – tante – storture riguardanti il regolamento attuativo del nuovo codice per la nautica da diporto era la limitata territorialità. Secondo l’Art.47 dell’allegato II il candidato al conseguimento della patente nautica poteva fare richiesta solo agli uffici competetenti della stessa provincia di residenza del candidato medesimo.
Allo stesso tempo le scuole nautiche potevano presentare la domanda d’esame per i propri allievi soltanto presso l’autorità marittima corrispondente alla giurisdizione in cui avevano la sede principale.
Ciò, oltre a limitare in modo a mio avviso intollerabile la libertà di movimento dell’individuo, aveva portato di fatto ad una compartimentazione forzata del mercato delle patenti nautiche, con grave danno per diverse scuole nautiche che hanno visto ridursi drasticamente le iscrizioni col rischio reale di dover chiudere l’attività.
Ora, attraverso una circolare datata 26 febbraio 2010, il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha modificato la direttiva del nuovo Regolamento attuativo. Il nuovo provvedimento permette alle scuole nautiche di estendere il proprio ambito di operatività alla Direzione marittima diretta e a quelle confinanti.
Si amplia in questo modo la possibilità per i candidati di scegliere la località in cui sostenere l’esame. Non è libertà di movimento ma è già un passo avanti.
Il testo della circolare:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Motorizzazione
Circolare prot. n. 17383
Roma, 26 febbraio 2010
OGGETTO: Circolare esplicativa sulle modalità di accesso agli Uffici competenti al rilascio delle patenti nautiche.
Sono pervenute da parte dell’utenza e degli operatori di settore richieste finalizzate a una diversa organizzazione dell’accesso agli uffici periferici per l’espletamento degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, attualmente regolato dal comma 7 dell’articolo 42 e dagli integrativi punti 2 e 3 in Allegato II del Decreto 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto).
La ratio delle predette norme è da individuarsi nella prevenzione del precedente fenomeno distorsivo della migrazione dei candidati dalla propria sede territoriale, fenomeno che non consentiva di distribuire efficacemente il carico di lavoro degli uffici periferici, garantendone la funzionalità. Tali norme non inficiano la facoltà dei candidati di scegliere liberamente la scuola nautica ove svolgere la propria formazione, ma ineriscono unicamente all’accesso agli esami per il conseguimento della patente nautica, sia degli allievi delle scuole nautiche, sia dei candidati cd. “privatisti”.
Nella comparazione degli interessi coinvolti prevale quello pubblico sotteso alla norma regolamentare di garantire un’equilibrata gestione del carico di lavoro degli uffici, che trova altresì il suo fondamento nel principio costituzionale enunciato dall’art. 97 della Costituzione della Repubblica Italiana.
Confermando pertanto il principio della territorialità per l’accesso agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, nelle more dell’introduzione della modalità a quesiti predeterminati (quiz) degli esami in questione, si ritiene che, alla luce delle evidenziate richieste, contemperando le esigenze dell’utenza e le finalità dettate dalla norma in questione in rapporto alle possibilità delle strutture, l’accesso agli esami per il rilascio delle patenti nautiche possa avvenire secondo le seguenti modalità:
a) per quanto riguarda gli Uffici provinciali della Motorizzazione, possono presentare istanza e sostenere i conseguenti esami i candidati residenti o domiciliati nella rispettiva provincia, oppure (come espresso nella circolare prot. n. 21408 del 22/12/2008) in una provincia confinante con la suddetta, ovvero in altra provincia ricompresa nella medesima regione della provincia di residenza o di domicilio del candidato
b) per quanto riguarda gli Uffici Marittimi Periferici, possono presentare istanza e sostenere i conseguenti esami presso ciascuna Capitaneria di Porto o Ufficio Circondariale Marittimo i candidati residenti o domiciliati in una delle province ricomprese nella giurisdizione territoriale della rispettiva Direzione Marittima, ovvero della Direzione Marittima con essa confinante. (ndr. tecnicamente potrebbe essere anche fuori regione)
Sono escluse ipotesi di accesso territoriale agli esami diverse da quanto sopra specificato.
La residenza o il domicilio del candidato dovranno essere certificati nelle forme previste dalla legge. Tale certificazione dovrà essere allegata all’istanza di ammissione agli esami.
Come si evince dall’art. 43 del codice civile, il domicilio si riferisce al luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi e si ritiene che in tale ambito debba intendersi la disposizione di cui alle predette norme del DM 146/2000.
Il successivo art. 44 stabilisce l’inquadramento sia della residenza, sia del domicilio e la necessità che l’effettiva situazione sia dimostrata attraverso i relativi atti pubblici (cfr. art. 31 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile).
Quindi un residente a Milano, puo sostenere l’esame a Ravenna da privatista?
ciao
Non ne ho idea Gianluca, per sicurezza dovresti sentire la capitaneria competente per Ravenna.
Ho sentito la capitaneria di Ravenna, si può.
Bene, evidentemente si sono resi conto dei limiti della legge.